P. Q. M.
    Ritiene  dunque  di  stralciare  la  questione  e con la presente
separata ordinanza;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale degli art. 126, comma 7, e dell'art. 214,
comma  6,  de1 decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificati
rispettivamente  dall'art. 19,  comma  3 e dall'art. 23, comma 4, del
decreto legislativo n. 507/1999, in riferimento per entrambi all'art.
3 e 24 della Costituzione, e conseguentemente dispone il rinvio degli
atti alla Corte costituzionale.
    Sospende   il   giudizio   sino   alla   pronunzia   della  Corte
costituzionale.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Borgomanero, addi' 25 gennaio 2002
                     Il giudice di pace: Bellini
02C0276