P. Q. M.
Ritiene dunque di stralciare la questione e con la presente
separata ordinanza;
Dichiara non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli art. 126, comma 7, e dell'art. 214,
comma 6, de1 decreto legislativo n. 285/1992, cosi' come modificati
rispettivamente dall'art. 19, comma 3 e dall'art. 23, comma 4, del
decreto legislativo n. 507/1999, in riferimento per entrambi all'art.
3 e 24 della Costituzione, e conseguentemente dispone il rinvio degli
atti alla Corte costituzionale.
Sospende il giudizio sino alla pronunzia della Corte
costituzionale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Borgomanero, addi' 25 gennaio 2002
Il giudice di pace: Bellini
02C0276