Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc.
civ.   sollevata,   in  riferimento  agli  artt. 24,  4  e  35  della
Costituzione, dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione
distaccata di Atessa con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
                         Il Presidente: Vari
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0320