Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 538, secondo comma, cod. proc.
civ. sollevata, in riferimento agli artt. 24, 4 e 35 della
Costituzione, dal giudice onorario del Tribunale di Lanciano, sezione
distaccata di Atessa con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Amirante
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
02C0320