P. Q. M.
Visti gli artt. 416, comma 1, 552, comma 2, e 177 c.p.p.;
Rigetta l'eccezione di nullita' del decreto di citazione a
giudizio, di cui in epigrafe;
Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimita' costituzionale del
combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., sollevata dalla
difesa degli imputati per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma
3, Cost., "nella parte in cui non prevedono che, a seguito della
opposizione a decreto penale di condanna, debba essere consentito
alla persona imputata di difendersi";
Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111
della Costituzione, degli art. 459 e 460 c.p.p., nella parte in cui
non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale del p.m.,
e del successivo decreto penale del g.i.p., in caso di omissione
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ovvero
dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi
dell'art. 375, comma 3, c.p.p., qualora la persona sottoposta alle
indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo art. 415-bis.
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, e dispone la sospensione del procedimento, ai sensi
dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara la
conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato per cui
si procede, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.p.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni e gli
ulteriori adempimenti di rito, e segnatamente per la notifica della
presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Taranto, addi' 28 maggio 2002
Il giudice: Carriere
02C0845