P. Q. M.
    Visti gli artt. 416, comma 1, 552, comma 2, e 177 c.p.p.;
    Rigetta  l'eccezione  di  nullita'  del  decreto  di  citazione a
giudizio, di cui in epigrafe;
    Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara   manifestamente   infondata,   nei   sensi  di  cui  in
motivazione,   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., sollevata dalla
difesa  degli  imputati per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma
3,  Cost.,  "nella  parte  in  cui non prevedono che, a seguito della
opposizione  a  decreto  penale  di condanna, debba essere consentito
alla persona imputata di difendersi";
    Dichiara  d'ufficio  non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per violazione degli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,  degli art. 459 e 460 c.p.p., nella parte in cui
non prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale del p.m.,
e  del  successivo  decreto  penale  del g.i.p., in caso di omissione
dell'avviso   di   conclusione  delle  indagini  preliminari,  ovvero
dell'invito   a  presentarsi  per  rendere  interrogatorio  ai  sensi
dell'art. 375,  comma  3,  c.p.p., qualora la persona sottoposta alle
indagini  lo  abbia  richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo art. 415-bis.
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  e  dispone la sospensione del procedimento, ai sensi
dell'art.  23,  comma  2,  legge  11  marzo  1953  n. 87; dichiara la
conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato per cui
si procede, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.p.
    Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni e gli
ulteriori  adempimenti  di rito, e segnatamente per la notifica della
presente  ordinanza  alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Taranto, addi' 28 maggio 2002
                        Il giudice: Carriere
02C0845