P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede la revoca della
patente "alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a
tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa natura", per
violazione degli articoli 4 e 76 della Costituzione.
Sospende pertanto il giudizio sul procedimento cautelare
nell'ambito del ricorso n. 335 del 2002.
Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Brescia, il 7 maggio 2002.
Il Presidente: Mariuzzo
Il consigliere relatore estensore: Conti
02C0848