P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  120,  comma 1, del d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285,  nella  parte  in  cui prevede la revoca della
patente  "alle  persone  condannate a pena detentiva, non inferiore a
tre  anni,  quando  l'utilizzazione  del  documento  di  guida  possa
agevolare   la   commissione  di  reati  della  stessa  natura",  per
violazione degli articoli 4 e 76 della Costituzione.
    Sospende   pertanto   il   giudizio  sul  procedimento  cautelare
nell'ambito del ricorso n. 335 del 2002.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e sia comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Brescia, il 7 maggio 2002.
                       Il Presidente: Mariuzzo
                            Il consigliere relatore estensore: Conti
02C0848