P. Q. M.
    Visto   gli   artt. 76   della  Costituzione  e  13  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  in
relazione   all'art. 76   della   Costituzione,  della  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 268,  terzo  comma c.p.p. nella parte in
cui  prevede  che  le  intercettazioni  fra  presenti, debbano essere
realizzate con impianti installati presso la Procura della Repubblica
o,  previo  decreto  autorizzativo del p.m., con impianti in possesso
della p.g.;
    Sospende  il procedimento in corso in attesa della definizione da
parte   della   Corte  costituzionale  della  presente  questione  di
illegittimita';
    Ordina  l'immediata trasmissione di copia integrale del fascicolo
per  le  indagini  preliminari  n. 4466.00 R.G. notizie di reato alla
Corte costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento, al p.m. procedente e
all'indagato.
        Trani, addi' 17 aprile 2002
            Il giudice per le indagini preliminari: Nardi
02C0857