P. Q. M.
Visto gli artt. 76 della Costituzione e 13 della legge
costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.
Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in
relazione all'art. 76 della Costituzione, della questione di
costituzionalita' dell'art. 268, terzo comma c.p.p. nella parte in
cui prevede che le intercettazioni fra presenti, debbano essere
realizzate con impianti installati presso la Procura della Repubblica
o, previo decreto autorizzativo del p.m., con impianti in possesso
della p.g.;
Sospende il procedimento in corso in attesa della definizione da
parte della Corte costituzionale della presente questione di
illegittimita';
Ordina l'immediata trasmissione di copia integrale del fascicolo
per le indagini preliminari n. 4466.00 R.G. notizie di reato alla
Corte costituzionale;
Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento, al p.m. procedente e
all'indagato.
Trani, addi' 17 aprile 2002
Il giudice per le indagini preliminari: Nardi
02C0857