P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  e  la rilevanza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 459 c.p.p. per
violazione  degli  artt. 111  comma  3,  24 comma 2 e 3 comma 2 della
Costituzione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
Cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e che sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Macerata, addi' 19 giugno 2002
                        Il giudice: Sfrappini
02C0932