P. Q. M.
Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p. per
violazione degli artt. 111 comma 3, 24 comma 2 e 3 comma 2 della
Costituzione;
Sospende il procedimento in corso;
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Macerata, addi' 19 giugno 2002
Il giudice: Sfrappini
02C0932