P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la legittimita'
costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5,
6 e7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 anche per le opere d'arte
moderna e contemporanea, in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1,
della Costituzione;
Dispone la sospensione dell'attuale procedimento e l'immediata
trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte
costituzionale.
Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza:
agli indagatati e ai rispettivi difensori;
alle persone offese;
al p.m.;
al Presidente del Consiglio dei ministri;
e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Torino, addi' 18 aprile 2002
Il giudice: Gambardella
02C0933