P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la legittimita'
costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 3, 4, 5,
6  e7 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 anche per le opere d'arte
moderna  e  contemporanea,  in relazione agli artt. 76 e 77, comma 1,
della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  dell'attuale procedimento e l'immediata
trasmissione  degli  atti,  a  cura  della  cancelleria,  alla  Corte
costituzionale.
    Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza:
        agli indagatati e ai rispettivi difensori;
        alle persone offese;
        al p.m.;
        al Presidente del Consiglio dei ministri;
e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Torino, addi' 18 aprile 2002
                       Il giudice: Gambardella
02C0933