P. Q. M.
Visti gli artt. 3, comma 1, 24 comma 2 cost., 1 legge cost.
9 febbraio 1948 n. 1; 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;
Solleva questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458,
comma 2, II pd. c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 24
comma 2 Cost., nella parte in cui non consente all'imputato che,
avendo richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma
5 c.p.p. ed essendo tale richiesta stata rigettata, di rinnovare la
richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti;
Dispone, per l'effetto, la sospensione del procedimento e
l'immediata trasmissione di copia degli atti del medesimo alla Corte
costituzionale.
Manda la cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al pubblico ministero, all'imputato, al difensore di costui
nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata, a cura
della cancelleria, al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed
al sig. Presidente della Camera dei deputati.
Salerno, addi' 19 giugno 2000
Il giudice per le indagini preliminari: Bochicchio
02C0994