P. Q. M.
Visti ed applicati gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87
solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di
emettere decreto penale di condanna, debba consentire alla difesa
l'intervento perche' possa eventulmente esplicare le proprie
argomentazioni difensive.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costitizionale.
Sospende il processo in corso.
Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri, e sia comunicata al Presidente della
Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosi' deciso in Avellino, il 22 aprile 2002
Il giudice: Barra
02C1014