P. Q. M.
    Visti  ed  applicati gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87
solleva,  ritenendola  rilevante  e  non manifestamente infondata, la
questione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 459 c.p.p., in
riferimento  agli  artt.  24 e 111 della Costituzione, nella parte in
cui  non  prevede che il giudice delle indagini preliminari, prima di
emettere  decreto  penale  di  condanna, debba consentire alla difesa
l'intervento   perche'   possa   eventulmente  esplicare  le  proprie
argomentazioni difensive.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costitizionale.
    Sospende il processo in corso.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  e  sia comunicata al Presidente della
Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
    Cosi' deciso in Avellino, il 22 aprile 2002
                          Il giudice: Barra
02C1014