P. Q. M.
Ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 459 e 460 codice
di procedura penale, con riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice per le
indagini preliminari prima di emettere decreto penale di condanna
debba consentire alla difesa l'intervento, perche' possa esplicare
eventualmente le proprie argomentazioni difensive, quindi, ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
sospendendo il presente processo e dispone che la presente ordinanza
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ne sia data
comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al giudice
del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per tutti gli
adempimenti.
Il giudice: Sica
02C1016