P. Q. M.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che
il decreto di citazione a giudizio avanti il giudice di pace debba, a
pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne
ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento (ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
puo' presentare domanda di oblazione;
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata
alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Dispone la sospensione del procedimento in corso fino alla
decisione della Corte costituzionale.
Ferrara, addi' 9 ottobre 2002
Il giudice di pace: Gianferrara
02C1087