P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 20,  d.lgs.  28 agosto  2000,
n. 274,  in  riferimento  agli  articoli 3,  24, secondo comma, e 97,
primo  comma,  della Costituzione, nella parte in cui non prevede che
il decreto di citazione a giudizio avanti il giudice di pace debba, a
pena  di  nullita',  contenere  l'avviso  che  l'imputato, qualora ne
ricorrano  i  presupposti,  prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento (ex art. 29, sesto comma, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274)
puo' presentare domanda di oblazione;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata
alle  parti  e  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e che sia
comunicata  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
    Dispone  la  sospensione  del  procedimento  in  corso  fino alla
decisione della Corte costituzionale.
        Ferrara, addi' 9 ottobre 2002
                   Il giudice di pace: Gianferrara
02C1087