P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies,  del
d.lgs.  n. 286/1998  come  sostituito  dalla legge n. 189/2002, nella
parte  in  cui  prevede che per il reato previsto dal comma 5-ter sia
obbligatorio  l'arresto  dell'autore  del fatto, per violazione degli
artt. 3, 13 e 97 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  l'immediata liberazione di Ibrik Amad se non detenuto per
altra causa;
    Sospende  il  giudizio  di  convalida sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione  ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica e della
Camera dei deputati.
        Torino, addi' 21 novembre 2002
                         Il giudice: Gallino
03C0118