P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal comma 5-ter sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina l'immediata liberazione di Ibrik Amad se non detenuto per altra causa; Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Torino, addi' 21 novembre 2002 Il giudice: Gallino 03C0118