Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, n. 7, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale Siciliana) e successive modificazioni, sollevata dalla Corte di cassazione, prima Sezione civile, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° ottobre 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 3 ottobre 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C1089