Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 8,   secondo   comma,   n. 7,  della  legge  della  Regione
Siciliana 20 marzo  1951,  n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea
regionale  Siciliana)  e  successive  modificazioni,  sollevata dalla
Corte di cassazione, prima Sezione civile, in riferimento all'art. 51
della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 3 ottobre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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