Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    a)  dichiara  che  non spetta allo Stato e per esso al Presidente
del  Consiglio  dei ministri, adottare, con il decreto del Presidente
della   Repubblica   25 gennaio   2000,  n. 34  (Regolamento  recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici,  ai  sensi  dell'articolo 8  della  legge 11 febbraio 1994,
n. 109,  e  successive modificazioni) e con il decreto del Presidente
della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della  legge  quadro  in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109,  e  successive modificazioni) norme applicabili nei confronti
delle Regioni, anche a statuto speciale, e delle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  e,  conseguentemente,  annulla  gli artt. 1,
comma 2, 2, comma 1, lettera b), 5, comma 1, lettera h) e 8, comma 1,
del  d.P.R.  25 gennaio  2000,  n. 34, nonche' gli artt. 1, commi 2 e
188, commi 8, 9 e 10 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte
in  cui si riferiscono alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano;
    b)  dichiara  che  non spetta allo Stato e per esso al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri adottare, con il decreto del Presidente
della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione
della  legge  quadro  in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n. 109,  e  successive modificazioni) norme applicabili nei confronti
delle  Province  autonome di Trento e di Bolzano, e, conseguentemente
annulla  l'art. 1,  comma 3,  del  predetto  d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554,  nella  parte  in  cui si riferisce alle Province autonome di
Trento e di Bolzano;
    c)   rigetta,   per   il  resto,  il  ricorso  per  conflitto  di
attribuzioni  proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'art. 1,
comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia
di   lavori   pubblici   11 febbraio   1994,   n. 109,  e  successive
modificazioni), con il ricorso indicato in premessa.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° ottobre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1090