ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4, recante «Definizione del
rapporto  precario  del  personale operante presso il Centro "Ricerca
applicata   in   Oncologia   e  Farmacia  Tossicologica  dell'Azienda
Ospedaliera  `Ciaccio  Pugliese' di Catanzaro"», promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'8 marzo 2002,
depositato  in  cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 27 del
registro ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 novembre  2003  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato  dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato  Attilio Zimatore per la
Regione Calabria.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato in data 8 marzo 2002, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 51,
primo  comma,  97,  primo  e  terzo  comma, e 117 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della legge
della  Regione  Calabria  8 gennaio  2002,  n. 4,  avente per oggetto
«Definizione  del  rapporto precario del personale operante presso il
Centro  "Ricerca  applicata  in  Oncologia  e  Farmacia Tossicologica
dell'Azienda Ospedaliera `Ciaccio Pugliese' di Catanzaro"».
    L'art. 1  della citata legge regionale n. 4 del 2002, al fine «di
consolidare l'attivita' scientifica di ricerca applicata avviata fino
dal  1992 presso il presidio ospedaliero di Girifalco nell'ambito dei
progetti  di ricerca inerenti l'oncologia e la farmaco-tossicologia e
presso  il  centro microcitemia dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro
nell'ambito  dei  progetti di ricerca afferenti la thalassemia» ed al
fine  di acquisire permanentemente le «specifiche professionalita' in
materia»,  autorizza  l'Azienda  ospedaliera  «Ciaccio  Pugliese»  di
Catanzaro  «ad  aumentare  di  n. 5  posti di biologo e n. 2 posti di
medico  la  dotazione  organica esistente presso il proprio Centro di
microcitemia».
    Il successivo art. 2 autorizza poi l'Azienda ospedaliera «Ciaccio
Pugliese»  a  coprire  tale  aumento di organico mediante un concorso
riservato cui e' ammesso a partecipare solo «il personale che gia' ha
operato con l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di progetti
di  ricerca  nei  Centri  di  cui  al  precedente  art. 1 e che abbia
ottenuto almeno due proroghe al contratto nell'ambito di attivita' di
ricerca».
    Il ricorrente censura quest'ultima disposizione prospettandone il
contrasto:
        a)  «con  il principio costituzionale di imparzialita' e buon
andamento  dell'azione  amministrativa,  sancito  dall'art. 97, comma
primo,  della  Costituzione»,  in  quanto  il  legislatore  regionale
avrebbe  limitato  l'accesso  al  concorso  in base a criteri che non
assicurerebbero   «la  selezione  tecnica  e  naturale  dei  soggetti
effettivamente  piu'  qualificati e capaci per la copertura dei posti
in organico»;
        b)  con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione, in quanto
la disciplina censurata non integrerebbe un caso legittimo «di deroga
alla    regola    dell'accesso    agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni mediante concorso»;
        c)  con  l'art. 51,  primo  comma,  della  Costituzione,  «in
quanto, limitando la cerchia dei soggetti che possono concorrere alla
copertura  dei  posti,  disattende il diritto di tutti i cittadini ad
accedere agli uffici pubblici»;
        d) con l'art. 117 della Costituzione, «laddove prevede che la
potesta'  legislativa  regionale debba essere esercitata nel rispetto
della Costituzione».
    2.   -   La  Regione  Calabria  si  e'  costituita  prospettando,
preliminarmente,  la  inammissibilita'  per genericita' della censura
proposta  in riferimento all'art. 97, terzo comma, della Costituzione
e, nel merito, la infondatezza del ricorso.
    In ordine alle censure proposte in relazione all'art. 97, primo e
terzo   comma,   della   Costituzione,   la   Regione   richiama   la
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale in materia di accesso al
pubblico  impiego,  secondo la quale la regola del pubblico concorso,
sebbene  rappresenti il mezzo piu' idoneo ed imparziale per garantire
la scelta dei soggetti piu' capaci e per assicurare il buon andamento
della  pubblica  amministrazione  (sentenza  n. 453  del  1990), puo'
essere    derogata    «in    presenza    di    peculiari   situazioni
giustificatrici»,  adottando  criteri  diversi, nell'esercizio di una
discrezionalita'   che  trova  il  suo  limite  nella  necessita'  di
garantire  il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza
n. 313  del  1994).  La  Regione medesima sostiene, inoltre, che, nel
caso  di specie, la previsione di un concorso «riservato» in luogo di
un concorso «aperto» sia una deroga non arbitraria o irragionevole al
principio  dettato  dall'art. 97  della  Costituzione,  in  quanto la
riserva  assoluta  a favore dei soggetti titolari di borse di studio,
che  abbiano  ottenuto  almeno due proroghe, sarebbe coerente con gli
obiettivi  della  legge  ed  in  particolare attuerebbe il «principio
finalistico» del buon andamento, consolidando l'attivita' scientifica
di  ricerca applicata attraverso la formazione di un ruolo permanente
composto «di specifiche professionalita».
    La  resistente  nega, poi, che le norme censurate si risolvano in
un  inquadramento ope legis, rilevando che l'assegnazione delle borse
di studio postula una precedente selezione di carattere scientifico e
che  in  ogni  caso  l'assunzione  segue  una  procedura concorsuale,
seppure riservata.
    In ordine alle censure proposte in relazione agli artt. 51, primo
comma,  e  117 della Costituzione, la Regione ritiene, infine, che le
stesse  non  abbiano  contenuto  autonomo  e  che  siano strettamente
dipendenti  da  quelle  sollevate  in  riferimento al citato art. 97,
restando pertanto assorbite e superate dall'infondatezza di queste.
    Nell'imminenza  dell'udienza,  la  Regione  ha  presentato  altra
memoria  nella  quale  ribadisce  e sottolinea le argomentazioni gia'
svolte in precedenza.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove giudizio
di  costituzionalita'  dell'art. 2 della legge della Regione Calabria
8 gennaio  2002,  n. 4,  avente per oggetto «Definizione del rapporto
precario  del  personale operante presso il Centro "Ricerca applicata
in   Oncologia  e  Farmacia  Tossicologica  dell'Azienda  Ospedaliera
`Ciaccio  Pugliese'  di  Catanzaro"»,  in  riferimento agli artt. 51,
primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione.
    Il  ricorrente  censura l'art. 2 della citata legge regionale la'
dove  autorizza  l'Azienda  ospedaliera  «Ciaccio Pugliese» a coprire
l'aumento  di  organico  di  cinque  posti  di biologo e due posti di
medico  mediante  un concorso riservato al solo personale che ha gia'
operato  con  l'assegnazione di borse di studio nell'ambito di taluni
progetti  di  ricerca  attivati  presso  il  presidio  ospedaliero di
Girifalco  e  presso il Centro di microcitemia della predetta Azienda
ospedaliera e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di
ricerca.
    Il  ricorrente  prospetta  la sostanziale deroga al principio del
pubblico   concorso   attuata  dal  legislatore  regionale  limitando
l'accesso   alla   procedura   concorsuale  ai  soli  «borsisti»  con
particolari e specifici requisiti. Egli lamenta altresi' che la legge
regionale,  in  violazione  del  principio  costituzionale  del  buon
andamento  (art. 97 Cost.), avrebbe irragionevolmente privilegiato le
aspettative  dei  singoli  aspiranti rispetto all'interesse oggettivo
della pubblica amministrazione, scegliendo criteri che non assicurano
la  selezione  tecnica  e  naturale  dei soggetti effettivamente piu'
qualificati  e capaci ed avrebbe in tal senso disatteso il diritto di
tutti i cittadini ad accedere agli uffici pubblici.
    2.  -  La  Regione  eccepisce  l'inammissibilita'  della  censura
avanzata  dal  ricorrente  in  riferimento  all'art. 97, terzo comma,
della   Costituzione,   prospettandone  la  assoluta  genericita',  e
controbatte,  nel  merito,  le  cennate  argomentazioni  della  parte
ricorrente.
    3.  - L'eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Regione non
e'  fondata  in  quanto la censura relativa all'art. 97, terzo comma,
della  Costituzione,  sebbene  succintamente argomentata, e' chiara e
determinata e non lascia dubbi sull'oggetto della contestazione.
    4.  -  Per  quanto  riguarda  il  merito,  e' da precisare che la
censura  sollevata  dal  ricorrente in riferimento all'art. 117 della
Costituzione,  risolvendosi  nella asserita violazione da parte della
Regione del precetto che vincola il legislatore (statale o regionale)
al   rispetto   della   Costituzione,  e'  sostanzialmente  priva  di
autonomia,  sicche'  il  suo  vaglio  di costituzionalita' si risolve
nella valutazione degli altri parametri invocati.
    4.1.  -  E'  poi  da  sottolineare  che la prospettata violazione
dell'art. 51,   primo   comma,  della  Costituzione  e'  strettamente
collegata con la questione proposta in riferimento all'art. 97, primo
e terzo comma, della Costituzione.
    L'art. 51 della Costituzione, nel porre il principio che «tutti i
cittadini  dell'uno  e  dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici  ...  in  condizioni  di  eguaglianza,  secondo  i requisiti
stabiliti  dalla  legge», attua il fondamentale principio dell'art. 3
della  Costituzione,  ma  non  detta le regole di accesso al pubblico
impiego, le quali, di contro, si rinvengono nelle disposizioni di cui
al  terzo  comma  dell'art. 97 Cost., secondo il quale «agli impieghi
nelle  pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i
casi stabiliti dalla legge».
    Le censure sollevate in riferimento agli artt. 51, primo comma, e
97,  primo  e  terzo comma, della Costituzione devono pertanto essere
valutate congiuntamente.
    4.2.  -  In  riferimento  a  questi  parametri  costituzionali la
questione e' fondata.
    Questa  Corte  ha  riconosciuto  nel  concorso pubblico (art. 97,
terzo  comma,  della  Costituzione) la forma generale ed ordinaria di
reclutamento   per   il   pubblico   impiego,  in  quanto  meccanismo
strumentale  al  canone  di efficienza dell'amministrazione (sentenze
n. 194  del  2002,  n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e
n. 81  del  1983),  ed  ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola
solo   in   presenza   di   peculiari   situazioni   giustificatrici,
nell'esercizio  di una discrezionalita' che trova il suo limite nella
necessita'   di   garantire   il   buon   andamento   della  pubblica
amministrazione  (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui
vaglio  di  costituzionalita'  non  puo'  che  passare attraverso una
valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
    La  Corte  ha,  inoltre,  sottolineato che la regola del pubblico
concorso  possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni
non  siano  caratterizzate  da  arbitrarie  ed irragionevoli forme di
restrizione  dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194
del 2002).
    In particolare la Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso
possa  essere  condizionato  al possesso di requisiti fissati in base
alla  legge,  anche  allo  scopo  di consolidare pregresse esperienze
lavorative  maturate  nell'ambito dell'amministrazione, ma cio' «fino
al   limite   oltre   il   quale   possa   dirsi   che   l'assunzione
nell'amministrazione   pubblica,   attraverso  norme  di  privilegio,
escluda  o  irragionevolmente riduca, le possibilita' di accesso, per
tutti  gli  altri  aspiranti, con violazione del carattere "pubblico"
del  concorso,  secondo  quanto  prescritto  in via normale, a tutela
anche  dell'interesse  pubblico,  dall'art. 97,  terzo  comma,  della
Costituzione» (sentenza n. 141 del1999).
    Solo   in  peculiari  ipotesi  la  Corte  ha  ritenuto  legittime
procedure  concorsuali  integralmente riservate a personale interno e
specificamente qualificato (cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del
1995 e ordinanza n. 517 del 2002).
    In  tali  ipotesi,  peraltro,  la  Corte,  dopo  avere confermato
l'indirizzo   interpretativo   sopra   ricordato,   ha  ritenuto  non
irragionevoli  tali  previsioni  in considerazione della specificita'
delle  fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio
del buon andamento.
    4.3.  -  Nel caso in esame, come si e' gia' detto, il legislatore
regionale,  per  consolidare l'attivita' scientifica avviata presso i
sopra   cennati   centri   di   ricerca  regionali  e  per  acquisire
permanentemente   specifiche   professionalita',  per  un  verso,  ha
autorizzato  l'Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro ad
aumentare  il  proprio  organico  (art. 1),  e,  per  altro verso, ha
previsto a tali fini un concorso integralmente riservato (art. 2).
    Alla  luce  del  costante  orientamento sopra ricordato, se nulla
puo'  obiettarsi  in  ordine  all'esigenza  del  consolidamento delle
professionalita'  acquisite  e  pertanto  in relazione all'aumento di
organico  disposto dall'art. 1 della impugnata legge regionale, deve,
invece,  ritenersi  che,  stante l'esistenza, sul piano nazionale, di
piu'  centri e laboratori, nonche' di ricercatori per lo studio delle
patologie in questione, la riserva concorsuale integrale a favore dei
suddetti  «borsisti»  sia irragionevole e renda, per questa parte, la
scelta  legislativa  regionale lesiva dei parametri costituzionali di
cui  agli  artt. 51,  primo  comma,  e 97, primo e terzo comma, della
Costituzione.