Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9,
51,  comma 3,  54,  comma 2,  60, comma 3, e 90, comma 1, della legge
regionale  del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali   in   materia   di  turismo),  sollevate,  in  riferimento
all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 91,  comma 8, della predetta legge regionale del Veneto
n. 33  del  2002,  sollevata, in riferimento agli articoli 114, 117 e
120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0122