Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 33, comma 3, 34, comma 8, 43, comma 9, 51, comma 3, 54, comma 2, 60, comma 3, e 90, comma 1, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sollevate, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 91, comma 8, della predetta legge regionale del Veneto n. 33 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Onida Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0122