P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge n. 965 del 1965, nei termini di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2003. Il giudice unico: Zingale 04C0741