P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge n. 965
del  1965,  nei  termini  di  cui  in  motivazione,  con  riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Palermo, nella camera di consiglio del 3 giugno
2003.
                      Il giudice unico: Zingale
04C0741