P. Q. M. Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689; Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato compresa la decurtazione dei punti dalla patente di guida; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del c.d.s. nella parte in cui prevede che «la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Sospende ai sensi dell'art. 22, legge n. 689/1981 il presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria di questo ufficio la presente ordinanza venga comunicata all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato e venga notificata alla parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il giudice di pace: Centore 04C1360