P. Q. M.
    Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    Sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  impugnato compresa la
decurtazione dei punti dalla patente di guida;
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
sollevata  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis
del  c.d.s.  nella  parte  in  cui prevede che «la comunicazione deve
essere  effettuata  a  carico del conducente quale responsabile della
violazione;  nel  caso  di  mancata  identificazione  di  questi,  la
segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione».
    Sospende  ai  sensi  dell'art. 22,  legge n. 689/1981 il presente
giudizio  ed  ordina  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria  di  questo  ufficio la
presente  ordinanza  venga  comunicata all'autorita' che ha emesso il
provvedimento  impugnato e venga notificata alla parti, al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
                     Il giudice di pace: Centore
04C1360