P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spese; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, avente valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della normativa ivi contemplata al personale dei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, e/o limitano l'applicazione delle norme soltanto al personale della Polizia di Stato, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 36, 38 e 97 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo i giudizi in corso; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Genova, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2004. Il Presidente: Vivenzio L'estensore: Ponte 04C1363