P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spese;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  degli  artt. 36, primo comma, cpv. XX, della legge
1°  aprile 1981, n. 121 e 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, avente
valore di legge per espresso disposto legislativo, nella parte in cui
non  prevedono  l'applicazione  della  normativa  ivi  contemplata al
personale   dei   ruoli   dell'Arma  dei  Carabinieri,  e/o  limitano
l'applicazione  delle  norme  soltanto  al personale della Polizia di
Stato,  per  contrasto  con  gli  artt. 3,  4,  32, 36, 38 e 97 della
Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo i giudizi in corso;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'  sia  comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed
al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella Camera di consiglio dell'8 luglio
2004.
                       Il Presidente: Vivenzio
L'estensore: Ponte
04C1363