P. Q. M. Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 22 luglio 2004, il giudice designato non definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 669-decies c.p.c., iscritto al n. 23811 del registro di segreteria, proposto dal sig. Fanelli Antonio, cosi' provvede: 1) dichiara inammissibile la richiesta che venga limitata l'efficacia del sequestro conservativo nella misura di 1/5 con riferimento all'indennita' di incentivazione all'esodo del personale ex art. 28, l.r. n. 7/2002; 2) respinge la richiesta che venga disposta l'inefficacia del sequestro conservativo in ordine all'immobile sub b) (meta' di porzione di appartamento sito in Conversano, via Macchia 26, al piano rialzato, composta di due vani e bagno, da discaricarsi dalla partita 6450, foglio 14, particella 2111/67, come da denuncia di variazione presentata il 23 gennaio 1990, scheda n. 247; nota di trascrizione 004874/005802 del 30 gennaio 1991); 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, legge 8 giugno 1966, n. 424 nella parte in cui, per i dipendenti di Enti pubblici, diversi dallo Stato, prevede la sequestrabilita' e la pignorabilita', per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente, delle indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, c.p.c. E per l'effetto: dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio ed; ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (ricorrente e Procura regionale) ed al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 9 settembre 2004 Il giudice designato: Martina 04c1413