Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; Riuniti i ricorsi relativamente alle questioni di costituzionalita' dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che, con uno o piu' decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni; Dichiara non fondate, nel resto, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005. Il Presidente: Mezzanotte Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0106