Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunzie  ogni decisione sulle ulteriori
questioni  sollevate  dalle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Veneto con i
ricorsi indicati in epigrafe;
    Riuniti    i    ricorsi    relativamente    alle   questioni   di
costituzionalita' dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2003), nella
parte  in  cui  prevede  che,  con  uno  o  piu' decreti, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  adotti  disposizioni  relative alla
disciplina  del  pagamento  e della riscossione di crediti di modesto
ammontare  e  di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle
regioni;
    Dichiara  non  fondate,  nel  resto, le questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art. 25  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289,
sollevate  dalle  Regioni  Emilia-Romagna  e  Veneto,  per violazione
dell'art. 117 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2005.
                      Il Presidente: Mezzanotte
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0106