Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 438, commi 3 e 5, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 gennaio 2005. Il Presidente: Onida Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0135