Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 438, commi 3 e 5, del codice di
procedura  penale,  sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 438,  comma  3, del codice di
procedura  penale,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della   Costituzione,   dal   giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 13 gennaio 2005.
                        Il Presidente: Onida
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 gennaio 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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