IL GIUDICE DI PACE

    A   scioglimento   della  riserva,  letto  il  ricorso  n. 285/C,
depositato  il  10  giugno 2004 da Paglione Giuseppe, rappresentato e
difeso  dall'avv. Giulio Paglione come da mandato ad litem depositato
all'udienza  del  30 settembre 2004, con cui si impugna il verbale di
contravvenzione n. 000165/A/04, n. Reg. 000216/04, elevato in data 10
febbraio  2004  lungo  la  S.S.  16  Adriatica  al Km 488 - 500 dalla
Polizia municipale di Fossacesia, notificato a mezzo servizio postale
in data 16 aprile 2004.
    Esaminata la documentazione allegata, accertato che il ricorso e'
stato tempestivamente proposto;
    Considerato  che  e'  stata sollevata implicitamente questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo
30  aprile  1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214
che ha convertito in legge il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 la'
dove  prevede che la «notizia, all'anagrafe nazionale degli abilitati
alla  guida,  da  parte  dell'organo  da  cui dipende l'agente che ha
accertato  la  violazione  che comporta la perdita di punteggio, deve
essere  effettuata a seguito di comunicazione a carico del conducente
quale   responsabile   della   violazione  e,  nel  caso  di  mancata
identificazione  di  questi  la segnalazione deve essere effettuata a
carico  del proprietario del veicolo con conseguente decurtazione dei
punti sulla patente di quest'ultimo»;
    Ritenuto che nel caso de quo il collegamento giuridico tra la res
giudicanda   e   la   norma,   l'art   126-bis  del  C.d.S.  ritenuta
incostituzionale appare rilevante:
        poiche',  nel  caso  di specie, dati tutti gli elementi della
fattispecie   concreta,   l'art. 126-bis   del   decreto  legislativo
n. 285/1992,  introdotto  dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 e' tra le
norme  di  cui  non e' da escludere l'applicazione per la risoluzione
della  causa,  poiche',  come  risulta dai verbali contestati, non e'
stato identificato il conducente dell'auto de quo.
    Ritenuta la non manifesta infondatezza:
        per  violazione  degli  articoli 3 e 24 della Costituzione in
quanto,  a fronte di tale previsione normativa, non tutti i cittadini
avrebbero pari dignita' sociale e sarebbero uguali davanti alla legge
e  non  tutti  potrebbero  agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti  ed  interessi  legittimi poiche' la norma, di cui si dubita,
introduce   una   singolare  sanzione  a  carattere  intermittente  o
eventuale a secondo di chi sia il proprietario del mezzo.
        E' applicabile solo nel caso in cui il titolare del mezzo sia
patentato  e  questa  condizione  pone, di per se', un discrimine non
ragionevole  ma,  all'interno dei destinatari patentati, solo chi e',
come   il  ricorrente,  un  privato,  viene  colpito  dalla  sanzione
soprattutto,  quando,  per  vari motivi, che legittimamente rientrano
nella sua sfera di liberta' non vuole indicare chi tra i familiari ha
preso  la  sua  auto oppure, non sa, non conosce chi ha utilizzato il
mezzo.
        Se,  invece,  titolare  del mezzo e' il legale rappresentante
della persona giuridica o un suo delegato, la sanzione non colpirebbe
nemmeno   il   proprietario   dell'autoveicolo   ma   il  suo  legale
rappresentante  o,  peggio ancora, un soggetto ulteriore e scelto con
criteri del tutto soggettivi e causali;
        che  inoltre  il  suddetto art. 126-bis C.d.S potrebbe essere
incostituzionale  per  violazione  sempre  dei  suddetti artt. 3 e 24
della  Costituzione  nella parte dove prevede «se il proprietario del
veicolo  risulta  una  persona  giuridica  nell'ipotesi che il legale
rappresentante  o  un suo delegato ometta di fornire i dati richiesti
all'organo di Polizia che procede si applica a suo carico la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 180 comma 8 (pagamento di una somma
di   denaro);   che  e'  evidente,  anche  in  siffatta  ipotesi,  la
discriminazione  tra  il  proprietario  di  una  autovettura  che sia
persona giuridica e chi non lo e', in quanto il legale rappresentante
ha  la possibilita' di effettuare un pagamento in denaro senza alcuna
decurtazione   di   punteggio   mentre   il  privato  non  ha  questa
possibilita'.
        Bisogna,  infine,  rilevare  come la possibilita' di irrogare
sanzioni  di  carattere  personale  quale  la decurtazione dei punti,
senza  la  contestazione  immediata,  anche  se previsto dalla legge,
costituisce  di  per se' una compromissione del diritto di difesa, in
contrasto   con   quanto   statuito   dall'art. 24   comma   2  della
Costituzione,  non  essendo consentito ne' al proprietario che non sa
chi  era  il  conducente  ne'  al  conducente  indicato come tale dal
proprietario,  la  possibilita'  di controdedurre e di difendersi nel
corso   del   procedimento.   Tale   compressione,  sopportabile  con
riferimento a sanzioni pecuniarie, non e' accettabile con riferimento
a sanzioni di carattere personale.