Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005. Il Presidente: Contri Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0364