Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        a) dichiara   inammissibile   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 30,  comma 4,  della  legge  della  Regione
Puglia  7 marzo  2003,  n. 4  (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  di  previsione 2003  e bilancio pluriennale 2003-2005 della
Regione  Puglia),  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 97 e 117
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,  con  le ordinanze indicate in
epigrafe;
        b)   dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dello  stesso  art. 30,  comma 4,  della  legge della
Regione  Puglia  n. 4  del  2003 sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo  regionale della
Puglia,  sezione  staccata  di  Lecce,  con  le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
                        Il Presidente: Contri
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 marzo 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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