P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 7, primo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che, in caso di richiesta proveniente dall'Ufficio finanziario competente, il magistrato provvede alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto emesso de plano anziche' con la procedura di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Sospende il presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87. Cosi' deciso in Roma, il 3 novembre 2004. Il Presidente: Fattori Il consigliere estensore: Piccialli 05C0484