P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 7, primo
comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  112, primo comma, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115, nella
parte   in   cui  prevede  che,  in  caso  di  richiesta  proveniente
dall'Ufficio  finanziario  competente,  il  magistrato  provvede alla
revoca  dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto
emesso  de  plano  anziche' con la procedura di cui all'art. 29 della
legge 13 giugno 1942, n. 794.
    Sospende il presente procedimento.
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23,
ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Cosi' deciso in Roma, il 3 novembre 2004.
                       Il Presidente: Fattori
                Il consigliere estensore: Piccialli
05C0484