P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 467 e 468 cod. civ., per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la capacita' di rappresentazione in favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l'eredita' od, in subordine, nella parte in cui non prevedono la capacita' di rappresentazione in favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l'eredita, in assenza di discendenti dei figli legittimi, legittimati ed adottivi, nonche' naturali del defunto; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Calabria, addi' 5 febbraio 2005 Il giudice: Barreca 05C0486