P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 467  e  468 cod. civ., per contrasto con
l'art. 3,  primo  comma,  della  Costituzione, nella parte in cui non
prevedono  la capacita' di rappresentazione in favore del coniuge del
soggetto  che non abbia potuto accettare l'eredita' od, in subordine,
nella  parte in cui non prevedono la capacita' di rappresentazione in
favore  del  coniuge  del  soggetto  che  non  abbia potuto accettare
l'eredita, in assenza di discendenti dei figli legittimi, legittimati
ed adottivi, nonche' naturali del defunto;
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  e  al  Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Reggio Calabria, addi' 5 febbraio 2005
                         Il giudice: Barreca
05C0486