P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., laddove consente a parte attrice di aderire in ogni tempo all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, tempestivamente sollevata da parte convenuta, con debita indicazione del giudice reputato competente, anche dopo l'udienza di prima trattazione nonche' a seguito dell'iniziale obiezione avverso tale eccezione, venendo contra factum proprium, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti; Dispone, altresi', che tale ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Lamezia Terme, addi' 28 gennaio 2005 Il giudice: Trapuzzano 05C0651