P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 38,  secondo  comma,  ultima
parte,  c.p.c.,  laddove  consente a parte attrice di aderire in ogni
tempo   all'eccezione   di   incompetenza   territoriale  derogabile,
tempestivamente  sollevata da parte convenuta, con debita indicazione
del  giudice  reputato  competente,  anche  dopo  l'udienza  di prima
trattazione  nonche'  a  seguito dell'iniziale obiezione avverso tale
eccezione,  venendo  contra  factum  proprium,  per contrasto con gli
artt. 3, 24 e 111 Cost.;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri ed alle parti;
    Dispone,   altresi',   che   tale  ordinanza  sia  comunicata  al
Presidente  del  Senato della Repubblica e al Presidente della Camera
dei deputati.
        Lamezia Terme, addi' 28 gennaio 2005
                       Il giudice: Trapuzzano
05C0651