Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 2  del  decreto  legislativo
28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni  sulla  competenza penale del
giudice  di  pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999,
n. 468),  sollevate,  in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, primo
comma,  della Costituzione, dal giudice di pace di Pavia, dal Giudice
di  pace  di Vittorio Veneto e dal Giudice di pace di Conegliano, con
le ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 44  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio), e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c),
della  legge  25  giugno 1999,  n. 205  (Delega  al  Governo  per  la
depenalizzazione  dei  reati  minori e modifiche del sistema penale e
tributario),  in relazione all'art. 726 del codice penale, sollevata,
in  riferimento  agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di
pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
                      Il Presidente: Capotosti
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'8 giugno 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
05C0665