Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Pavia, dal Giudice di pace di Vittorio Veneto e dal Giudice di pace di Conegliano, con le ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche del sistema penale e tributario), in relazione all'art. 726 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Conegliano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005. Il Presidente: Capotosti Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria l'8 giugno 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C0665