P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la non manifestata infondatezza della
sollevata questione di legittimita' costituzionale;
    Ordina  la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato
con   il   ricorso  inidcato  in  epigrafe  e  deferisce  alla  Corte
costituzionale  la definizione della costituzionalita', in parte qua,
dell'art.  1,  ottavo  comma, lettera a), della legge 9 ottobre 2002,
n. 222, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale;
    Accoglie   l'istanza   cautelare   e,   per  l'effetto,  sospende
l'efficacia  della  sentenza  impugnata  fino  alla  definizione  del
giudizio innanzi alla Corte costituzionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segretaria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
        Roma, addi' 1° febbraio 2005.
                       Il Presidente: Schinaia
L'estensore: Montedoro 05C0671