P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Ritenuta la rilevanza e la non manifestata infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale; Ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso inidcato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalita', in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lettera a), della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale; Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata fino alla definizione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segretaria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 1° febbraio 2005. Il Presidente: Schinaia L'estensore: Montedoro 05C0671