P. Q. M. Visti gli articoli 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui prescrive che le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate «al compimento dell'ottantesimo anno di eta»; Sospende il procedimento nei confronti dell'imputato Atzeni Giovanni e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Visto l'art. 159 c.p., dichiara sospeso il corso della prescrizione del reato addebitato ad Atzeni Giovanni. Cagliari, addi' 6 aprile 2005. Il giudice: Lavena 05C0674