P. Q. M.
    Visti  gli  articoli 1,  legge  cost.  9 febbraio 1948, n. 1, 23,
legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale,   in   relazione   all'art. 3   Cost.,
dell'art. 5, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in
cui  prescrive  che  le  iscrizioni  nel  casellario  giudiziale sono
eliminate «al compimento dell'ottantesimo anno di eta»;
    Sospende  il  procedimento  nei  confronti  dell'imputato  Atzeni
Giovanni  e  dispone  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata   al   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Visto   l'art. 159   c.p.,   dichiara   sospeso  il  corso  della
prescrizione del reato addebitato ad Atzeni Giovanni.
        Cagliari, addi' 6 aprile 2005.
                         Il giudice: Lavena
05C0674