Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 2,  comma 3,  della  legge  della Regione Emilia-Romagna 1°
febbraio   2000,  n. 4  (Norme  per  la  disciplina  delle  attivita'
turistiche  di  accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso
«ambienti  montani», per violazione dell'art. 117 della Costituzione,
nel   testo   vigente   prima   della   riforma   operata  con  legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione),  dal  Tribunale  amministrativo
regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
                        Il Presidente: Marini
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2005.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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