Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso «ambienti montani», per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005. Il Presidente: Marini Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2005. Il direttore della cancelleria: Di Paola 05C1231