Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto, il giudizio concernente l'art. 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'intero titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'art. 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006. Il Presidente: Bile Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 9 novembre 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola 06C0983