Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  estinto,  il giudizio concernente l'art. 14 della legge
della  Regione  Puglia  12 agosto  2005, n. 12 (Seconda variazione al
bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario 2005), promosso
dal  Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale dell'intero titolo II della legge della Regione Puglia
12 agosto  2005,  n. 12,  sollevate  dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 12,  commi 2,  3,  4,  6, 7, 8, 9, 10 e 11,
della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12, sollevate dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con il ricorso indicato in
epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 12,  commi 1 e 5, della legge della Regione
Puglia  12 agosto  2005,  n. 12, sollevate, in relazione all'art. 120
Cost.,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri con il ricorso
indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge della Regione Puglia 12 agosto
2005,  n. 12,  sollevate,  in  relazione all'art. 117, terzo comma, e
all'art. 33  Cost.,  dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
06C0983