P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3, comma 2-bis, comma 2-ter,
comma 2-quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 24, 25,
111 e 125 della Costituzione.
    Ai  sensi  dell'art.  23 della legge 12 marzo 1953 n. 87, dispone
l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale e
sospende il giudizio fino alla restituzione degli atti da parte della
Corte.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa,  al  Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Catania, nella Camera di consiglio del 24 marzo
2006.
                         Il Presidente: Leo
L'estensore: Leggio
06C1178