P. Q. M. Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per contrasto con gli artt. 97 e 24 della Costituzione, in relazione anche all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Benevento, il 1° febbraio 2006. Il Presidente: Tazza Il relatore: Nicolella 06C1211