P. Q. M.
    Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante ai fini della decisione del presente giudizio
e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
contrasto  con  gli  artt. 97  e  24 della Costituzione, in relazione
anche  all'art. 3  della  legge  27  luglio 2000, n. 212 (Statuto dei
diritti del contribuente);
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del presente giudizio;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
segreteria, alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
        Cosi' deciso in Benevento, il 1° febbraio 2006.
                        Il Presidente: Tazza
Il relatore: Nicolella
06C1211