P. Q. M.
    Solleva  questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 10, legge
20  febbraio  2006,  n. 46,  nella parte in cui inibiscono al p.m. di
proporre  appello  avverso  sentenze  di proscioglimento nel merito e
impongono  alla  Corte  di  appello  di dichiarare l'inammissibilita'
degli  appelli  del  p.m. gia' pendenti e, per l'effetto, sospende il
presente  processo  a carico di Filip Alina sino alla decisione della
Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti.
    Dispone   altresi'   notificarsi   la   presente  ordinanza  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  la sua comunicazione ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Roma, addi' 29 novembre 2005
                  Il Presidente estensore: Roselli
07C0005