P. Q. M. Solleva questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento nel merito e impongono alla Corte di appello di dichiarare l'inammissibilita' degli appelli del p.m. gia' pendenti e, per l'effetto, sospende il presente processo a carico di Filip Alina sino alla decisione della Corte costituzionale cui ordina trasmettersi gli atti. Dispone altresi' notificarsi la presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 29 novembre 2005 Il Presidente estensore: Roselli 07C0005