P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, stesso codice, e sempre che la nuova prova sia decisiva ed il giudice in via preliminare disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; nonche' dell'art. 10, comma 2, della predetta legge n. 46 del 2006, nella parte in cui stabilisce che l'appello contro un sentenza di proscioglimento proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della legge medesima viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile; in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato. Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, 18 maggio 2006 Il Presidente: Witzec 07C0009