P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593,  comma  2, del codice di
procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio
2006, n. 46, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di
appellare  contro  le  sentenze  di proscioglimento al di fuori delle
ipotesi  di cui all'art. 603, comma 2, stesso codice, e sempre che la
nuova prova sia decisiva ed il giudice in via preliminare disponga la
rinnovazione  dell'istruttoria  dibattimentale; nonche' dell'art. 10,
comma  2,  della  predetta  legge  n. 46 del 2006, nella parte in cui
stabilisce  che  l'appello  contro  un  sentenza  di  proscioglimento
proposto  dal  pubblico  ministero prima dell'entrata in vigore della
legge  medesima  viene  dichiarato  inammissibile  con  ordinanza non
impugnabile; in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e i termini di prescrizione del
reato.
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e sia comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Torino, 18 maggio 2006
                        Il Presidente: Witzec
07C0009