P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953,
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata per contrasto
con  gli  artt. 3  e  27  primo  e  terzo comma Cost. la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  99,  quarto comma c.p., come
modificato  dall'art. 4 legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede
in  caso di recidiva reiterata un aumento obbligatorio e fisso di due
terzi.
    Sospende  il  processo  e  ordina la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone  che  l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle
parti,  sia  notificata  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.
        Perugia, addi' 12 giugno 2006
                       Il giudice: Ricciarelli
07C0016