P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 27 primo e terzo comma Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 99, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 4 legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede in caso di recidiva reiterata un aumento obbligatorio e fisso di due terzi. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Perugia, addi' 12 giugno 2006 Il giudice: Ricciarelli 07C0016