P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rileva  di  ufficio nel procedimento sopraindicato la rilevanza e
la   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24 commi 1 e 2 e 111
Cost.,  dell'art. 69,  comma 6  o.p.,  nella  parte  in  cui prevede,
secondo   l'orientamento   ormai  costante  della  suprema  Corte  di
cassazione, la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza in
ordine alle questioni da tale disposizione indicate.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Dispone   altresi'  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata
all'interessato,  al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Sede  ed  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e sia comunicata
dalla cancelleria ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Macerata,  cosi'  deciso nella Camera di consiglio del 5 febbraio
2006.
               Il magistrato di sorveglianza: Agostini
07C0078