P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  degli  artt. 593  c.p.p.  (cosi'  come
modificato  dall'art. 1  della  legge  20  febbraio 2006, n. 46) e 10
della  stessa  legge  per  contrasto  con  gli  artt. 3  e  111 della
Costituzione;
    Pertanto;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende  il  giudizio in corso ed il termine di prescrizione del
reato;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e che essa sia
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
        Torino, addi' 31 maggio 2006
                 Il Presidente: Luda di Cortemiglia
07C0178