P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritiene   che  ai  fini  del  presente  procedimento  non  appare
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla
legge  12  novembre  2004, n. 271 - nella parte in cui prevede che il
questore  possa  dare  immediata  esecuzione al decreto di espulsione
intimando  allo  straniero  espulso  di  lasciare il territorio dello
Stato  entro  il  termine  di cinque giorni, senza necessita' che sia
previamente  richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di
un  decreto  di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13,
comma  5-bis  d.lgs.  n. 286/1998  -  come  sostituito  dal  d.l.  14
settembre  2004,  n. 241  convertito con modificazioni nella legge 12
novembre   2004,   n. 271  o,  in  alternativa  la  convalida  di  un
provvedimento   di  trattenimento  presso  un  centro  di  permanenza
temporanea ed assistenza al sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs.
n. 286/1998,   ovvero   senza   che   sia   prevista  analoga  tutela
giurisdizionale   incidente  in  modo  diretto  sull'intimazione  del
questore,  per  contrasto  con  gli  articoli 2, 3, 10, 13 e 24 della
Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione;
    Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;
    Sospende  il  procedimento in corso per la convalida dell'arresto
ed il giudizio direttissimo, nei confronti di Mitov Milko Todorov;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
ordinanza  sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. in sede
nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei ministri; inoltre che la
stessa   venga   comunicata   al  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Cosi' deciso in Gorizia, addi' 12 giugno 2006
                         Il giudice: Nicoli
07C0183