P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene che ai fini del presente procedimento non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 - nella parte in cui prevede che il questore possa dare immediata esecuzione al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza necessita' che sia previamente richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 o, in alternativa la convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza al sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore, per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 13 e 24 della Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione; Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere; Sospende il procedimento in corso per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo, nei confronti di Mitov Milko Todorov; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m. in sede nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; inoltre che la stessa venga comunicata al Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Gorizia, addi' 12 giugno 2006 Il giudice: Nicoli 07C0183