Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della strada),
introdotto   dall'art. 4,   comma 1-septies,   del  decreto-legge  27
giugno 2003,  n. 151  (Modifiche  ed  integrazioni  al  codice  della
strada),  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge  1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e  24  della  Costituzione,  dal  Giudice  di  pace  di  Gorizia  con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0197