Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007. Il Presidente: Flick Il redattore: Gallo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0197