P. Q. M. Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe; Visti l'art. 134 della Costituzione; l'art. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1; l'art. 23, legge costituzionale li' marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 49, 57, 86, d.P.R. n. 602/1973, e degli artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546/1992, se interpretati, secondo il diritto vivente, quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Rinvia alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese processuali. Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 31 gennaio 2006 e del 4 luglio 2006. Il Presidente: Giovannini 07C0213