P. Q. M.
    Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe;
    Visti    l'art. 134    della    Costituzione;   l'art. 1,   legge
costituzionale  9 febbraio 1948 n. 1; l'art. 23, legge costituzionale
li' marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli  articoli  3,  16,  41 e 42, Cost., la questione di legittimita'
costituzionale  degli  artt. 49,  57, 86, d.P.R. n. 602/1973, e degli
artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546/1992, se interpretati, secondo il diritto
vivente,  quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire
al  giudice  ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia
di fermo tributario di veicoli;
    Dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Rinvia  alla  decisione  definitiva ogni ulteriore statuizione in
rito, nel merito ed in ordine alle spese processuali.
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
    Cosi'  deciso  in  Roma, nelle Camere di consiglio del 31 gennaio
2006 e del 4 luglio 2006.
                      Il Presidente: Giovannini
07C0213