P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948
n. 1, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  processo e non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593,
secondo  comma  c.p.p., come sostituito dalla legge 20 febbraio 2006,
n. 46,   nella  parte  in  cui  preclude  al  pubblico  ministero  la
possibilita'  di  appellare contro le sentenze di proscioglimento, in
relazione agli artt. 3, 111, secondo comma e 112 della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Messina, addi' 15 maggio 2006
                        Il Presidente: Leanza
07C0214