P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto
art. 23.
        Firenze, addi' 10 luglio 2006
                     Il Presidente: De Pasquale
07C0237