P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata e comunicata ai sensi dell'ultimo comma di cui al suddetto art. 23. Firenze, addi' 10 luglio 2006 Il Presidente: De Pasquale 07C0237