P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia: I) dichiarare che non spetta allo Stato attivare il procedimento di modifica del territorio della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 132, secondo comma, Cost.; II) accertare l'avvenuta violazione, come sopra prospettata, di attribuzioni e competenze costituzionalmente e statutariamente fissate in capo alla regione ricorrente; III) annullare conseguentemente gli atti in epigrafe individuati, ossia: a) l'Ordinanza emessa il Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte suprema di Cassazione, il 28 settembre 2006, dichiarativa della legittimita' della richiesta di referendum per il distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e per la relativa aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006 con la quale e' stato approvato il decreto di indizione del referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta, da svolgersi domenica 18 marzo 2007; c) il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 22 dicembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2007, con il quale e' stato indetto, per il giorno 18 marzo 2007, il referendum sul distacco del Comune di Carema dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta; d) ogni atto presupposto o conseguente. Voglia, inoltre, codesta ecc.ma Corte, per le gravi ragioni dianzi illustrate, disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2006, di indizione del referendum nel Comune di Carema per il giorno 18 marzo 2007. Roma, addi' 5 febbraio 2007 Prof. avv. Giovanni Guzzetta - Prof. avv. Francesco Saverio Marini 07C0256