P. Q. M. Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' delle norme dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. 30 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21. Conseguentemente solleva la questione di legittimita' costituzionale delle norme citate per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 della costituzione, nonche' per violazione dell'art. 23, primo comma, dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al d.lgs. 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui prevedono 1a competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ad ai Presidenti della Regione Siciliana e dell'Assemblea regionale Siciliana. Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2006. Il Presidente: Leo L'estensore: Salamone 07C0261