P. Q. M.
    Dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non
manifestamente  infondata,  nei  termini  di  cui  in motivazione, la
questione  di costituzionalita' delle norme dell'art. 3, commi 2-bis,
2-ter  e 2-quater del d.l. 30 novembre 2005 n. 245, introdotti con la
legge di conversione del 27 gennaio 2006, n. 21.
    Conseguentemente    solleva    la   questione   di   legittimita'
costituzionale  delle  norme citate per violazione degli artt. 3, 24,
25  e  125  della  costituzione, nonche' per violazione dell'art. 23,
primo comma, dello statuto speciale della Regione Siciliana (r.d.lgs.
15  maggio  1946,  n. 455,  convertito  nella legge cost. 26 febbraio
1948,  n. 21  e  s.m.i.,  in  relazione anche al d.lgs. 6 maggio 1948
n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui prevedono 1a competenza in primo
grado,  esclusiva  ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso,
del   Tribunale   amministrativo  regionale  del  Lazio  sui  ricorsi
giurisdizionali  proposti  avverso  le  ordinanze  ed i provvedimenti
adottati  nell'ambito  delle  situazioni  di  emergenza dichiarate ai
sensi dell'art. 5 comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
    Sospende  il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  segreteria  di  provvedere  alla notificazione della
presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
dei  ministri  ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle
due  Camere del Parlamento ad ai Presidenti della Regione Siciliana e
dell'Assemblea regionale Siciliana.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
    Cosi'  deciso  in  Catania nella camera di consiglio del giorno 9
marzo 2006.
                         Il Presidente: Leo
L'estensore: Salamone
07C0261