Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 4, lettera l), e comma 4-bis, della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nella parte in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di priorita' e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorita', e' data priorita' anche in funzione del criterio della titolarita' di altre grandi strutture di vendita nella Regione; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della comunita' europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 24 del 1999, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2005, e dell'art. 14, comma 4, lettera l) e comma 4-bis, come modificato dall'art. 10, commi 3 e 4, della legge regionale n. 26 del 2005, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 39 e 43 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Tesauro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0280