ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
deliberazione  della  Camera  dei  deputati  del  30 settembre  2004,
relativa  alla  insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse dall'onorevole Sandro
Bondi nei confronti di Luca Gianaroli e Claudio Giorlandino, promosso
con ricorso del Tribunale di Roma, sezione XIII civile, notificato il
23 marzo  2005,  depositato  in  cancelleria  il  1° aprile  2005  ed
iscritto al n. 17 del registro conflitti 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26 settembre  2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Luca Gianaroli
e  Claudio  Giorlandino, medici ginecologi, esperti nelle tecniche di
fecondazione  artificiale,  nei  confronti del deputato Sandro Bondi,
per  ottenerne  la  condanna  al risarcimento dei danni asseritamente
subiti  per  effetto  delle  dichiarazioni,  ritenute lesive del loro
onore   e   della  loro  reputazione,  rilasciate  dal  convenuto  ai
quotidiani  «La  Repubblica»  e  «Il  Messaggero»  l'8 dicembre 2003,
giorno  successivo  alla  trasmissione  televisiva «Domenica in» alla
quale  avevano  partecipato  i  predetti  professionisti,  contenenti
alcune osservazioni critiche di tipo tecnico-scientifico in ordine al
disegno  di  legge  sulla  procreazione  medicalmente  assistita, che
sarebbe  poi  stato  approvato,  divenendo la legge 19 febbraio 2004,
n. 40  (Norme  in  materia  di  procreazione medicalmente assistita),
l'adito  Tribunale  di  Roma,  sezione  XIII  civile, in composizione
monocratica,  con ricorso del 29 ottobre 2004, ha sollevato conflitto
di  attribuzione  nei  confronti della deliberazione del 30 settembre
dello  stesso  anno  (doc. IV-quater, n. 106), con la quale la Camera
dei  deputati,  in  conformita'  alla  proposta  della  Giunta per le
autorizzazioni,  aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del deputato Bondi,
del  seguente  tenore:  «Si  e' sentita una sola campana, per lo piu'
stonata, condita da informazioni unilaterali e false, senza avvertire
il   dovere   di  ascoltare  altre  voci,  soprattutto  di  carattere
scientifico,  visto  che  erano presenti due medici entrambi contrari
alla legge in discussione in Parlamento».
    Il   Tribunale   ricorrente   deduce   anzitutto  la  nullita'  o
inesistenza  della delibera in questione. Al riguardo, dalla generale
premessa   che  la  delibera  di  insindacabilita'  e'  inquadrabile,
piuttosto  che  nella  categoria degli atti politici, in quella delle
decisioni,  il  ricorrente fa discendere la necessita', anche al fine
di  consentire il controllo ab externo dalla Corte costituzionale, in
caso  di conflitto di attribuzione, che detta delibera sia fondata su
di  una  concreta  valutazione  dei  fatti  per  i  quali  sia  stata
richiesta,  e  che  inoltre  sia congruamente motivata. Nella specie,
rileva  il  Tribunale, mancano entrambi i requisiti, essendo stata la
delibera   di   cui   si  tratta  approvata  senza  alcuna  relazione
introduttiva,  ed  in  assenza  di alcuna discussione. La allegazione
della  relazione  predisposta  dalla  Giunta per le autorizzazioni al
resoconto  stenografico  della  seduta  della  Camera  -  dal  quale,
peraltro,  non  risulterebbe  che il contenuto della relazione stessa
fosse stato portato a conoscenza dell'assemblea prima della votazione
-  non  varrebbe  a  sanare le predette carenze, in quanto successiva
alla decisione.
    In    proposito,   il   Tribunale   ricorrente   si   fa   carico
dell'orientamento  della  giurisprudenza  costituzionale  secondo  il
quale,   nei   conflitti   di   attribuzione  aventi  ad  oggetto  la
deliberazione di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della  Costituzione,  la  decisione della Corte costituzionale non si
configura  come  mero  sindacato  sulla  esistenza e congruita' della
motivazione,   ma   richiede  che  si  verifichi  se,  nella  specie,
l'opinione   sia   stata   espressa   nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari; e tuttavia auspica il superamento di detto orientamento
invocando  il precedente costituito dalla sentenza n. 11 del 2000, in
cui si afferma che, in sede di conflitto di attribuzione, spetta alla
Corte  accertare  se  vi sia stata una illegittima interferenza nella
sfera  del potere ricorrente, verificando la eventuale sussistenza di
vizi  del  procedimento  ovvero  l'omessa o erronea valutazione delle
condizioni  e  dei  presupposti  richiesti dall'art. 68, primo comma,
Cost.  Rileva, altresi', il Tribunale che, costituendo la delibera di
insindacabilita'   l'atto   presupposto   per   l'accoglimento  della
eccezione  di  improcedibilita' nei confronti di un parlamentare, ove
essa  non  si  perfezioni,  ovvero  si perfezioni in modo viziato, la
Camera   (ovvero   il   Senato)   consuma  il  potere  di  deliberare
l'insindacabilita',  ed  il  giudice  torna  ad  essere arbitro della
fondatezza della eccezione di improcedibilita' ai sensi dell'art. 68,
primo comma, Cost.
    Nel  merito,  il  ricorrente ritiene palesemente insussistente il
nesso  funzionale  tra  le  opinioni  espresse  dal  deputato Bondi e
l'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari. Tale nesso era stato
ravvisato  dalla  Giunta per le autorizzazioni nella circostanza che,
nella  seduta  dell'11  giugno 2002,  e cioe' 18 mesi prima dei fatti
oggetto del giudizio civile, lo stesso deputato aveva preso la parola
nel  corso  della  discussione  sul  disegno di legge che sarebbe poi
divenuto  la  legge  19 febbraio 2004, n. 40. In proposito, rileva il
Tribunale  di  Roma  che l'intervento tenuto dal deputato Bondi nella
richiamata  occasione  non  aveva riguardato alcuna questione tecnica
legata alla procreazione medicalmente assistita, ne' aveva affrontato
alcuno  degli  argomenti  oggetto delle dichiarazioni rese dai citati
ginecologi  nel  corso  della  trasmissione televisiva del 7 dicembre
2003,   in   relazione   alle   quali   il   deputato  Bondi  avrebbe
successivamente  rivolto  ad essi l'accusa di falsita'. Il richiamato
intervento   si   era   limitato  a  sottolineare  la  necessita'  di
superamento  delle  tradizionali  divisioni tra le forze politiche al
fine di cercare un dialogo nella materia de qua. E, secondo lo stesso
insegnamento   della   giurisprudenza  costituzionale,  una  generica
comunanza  di  temi o argomenti rispetto al tenore delle affermazioni
oggetto  della delibera di insindacabilita' non e' sufficiente per la
configurabilita' del nesso funzionale.
    Del  resto,  lo  stesso  rilevante  arco  di  tempo trascorso tra
l'intervento  di  cui  si  tratta e l'intervista oggetto del giudizio
civile   che   ha  dato  luogo  al  conflitto  varrebbe,  secondo  il
ricorrente, a recidere ogni collegamento funzionale tra il primo e la
seconda.
    Inoltre,  nel giudizio di insindacabilita' da parte della Camera,
sarebbero  entrate,  secondo  il ricorrente, questioni riservate alla
competenza  del  giudice: in particolare, il Tribunale fa riferimento
alla  interpretazione  della domanda e alla delimitazione del petitum
che  sarebbe  stata  operata  dalla  Camera, richiamando il passaggio
della  relazione della Giunta per le autorizzazioni in cui si afferma
che   l'intervista   rilasciata  dal  deputato  Bondi  era  intesa  a
richiamare  l'attenzione  sulla  necessita'  che,  nelle trasmissioni
televisive nelle quali si dibattesse sulle questioni oggetto di esame
da  parte  del  Parlamento,  fosse garantito il contraddittorio tra i
sostenitori  di  orientamenti contrapposti, e si sottolinea come tale
questione  avesse  costituito oggetto di aspri contrasti tra le forze
politiche,  senza  alcun  approfondimento sulla sussistenza del nesso
funzionale  tra  intervista  e  attivita'  parlamentare, in base alla
osservazione,  definita  «sbrigativa»  dal ricorrente, che «non e' di
questo che si dolgono gli attori».
    Ne'  sarebbe  ravvisabile, nel caso in esame, alcuno degli indici
individuati   dalla   giurisprudenza  costituzionale  ai  fini  della
verifica  della  sussistenza  del  nesso  funzionale tra atto atipico
riferibile  al  parlamentare  e  funzione parlamentare: non la natura
ufficiale   e  pubblica  dell'atto,  trattandosi  di  una  intervista
rilasciata  ad  un quotidiano; non il contenuto politico sul quale si
articoli   la   opinione  espressa  dal  deputato,  in  quanto  nella
intervista in questione non si formula alcuna opinione, ma si afferma
la  falsita'  delle  dichiarazioni  dei  due  professionisti;  non la
circostanza   che   l'atto   atipico  sia  compiuto  in  un  contesto
cronologico  unitario rispetto all'atto parlamentare tipico o che sia
conseguenziale  ad un atto tipico, costituendone la divulgazione, ne'
che  le  dichiarazioni  rese  dal  parlamentare  siano  «specifiche e
circostanziate»,  risultando l'accusa di falsita' del tutto generica,
e  priva  della  indicazione delle ragioni della stessa; e neppure la
corrispondenza  sostanziale  di  significato  tra l'atto atipico e il
precedente  atto tipico, corrispondenza per la cui ravvisabilita' non
e'  sufficiente  la  semplice comunanza di argomenti, ne' la semplice
riconducibilita' ad un medesimo contesto politico.
    Il  Tribunale  ricorrente  ha,  pertanto,  chiesto  che  la Corte
costituzionale  accerti  e  dichiari che non spettava alla Camera dei
deputati dichiarare la insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dal deputato
Sandro  Bondi, per le quali pende il procedimento civile promosso dai
dottori  Luca  Gianaroli  e  Claudio  Giorlandino,  e, per l'effetto,
annulli  la  deliberazione  di insindacabilita' adottata dalla Camera
dei deputati il 30 settembre 2004.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 119 del 2005, depositata il 18 marzo 2005.
    Il Tribunale di Roma ha provveduto a notificare tale ordinanza, e
l'atto  introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte, alla Camera
dei  deputati  in  data 23 marzo 2005, e li ha, quindi, depositati il
1° aprile 2005.
    3.  -  Si  e'  costituita  in giudizio, con memoria depositata il
12 aprile 2005, la Camera dei deputati, eccependo la inammissibilita'
e/o  irricevibilita'  nonche' la improcedibilita' del ricorso, e, nel
merito, la infondatezza dello stesso.
    Sotto  il  primo  profilo,  la  difesa  della Camera eccepisce la
inammissibilita'  della  censura,  dedotta dal Tribunale, relativa al
procedimento  seguito  dalla  Camera  dei deputati per l'approvazione
della   delibera  di  insindacabilita',  rilevando  lo  sconfinamento
dell'autorita'  ricorrente in un sindacato sugli interna corporis del
Parlamento,  tra  l'altro  esulante  dal  terreno  del  conflitto  di
attribuzione.  Si  sottolinea, al riguardo, il carattere del relativo
giudizio,   che  non  e'  di  tipo  impugnatorio,  consistendo  nello
scrutinio sulla effettiva sussistenza dei presupposti di operativita'
dell'art. 68,  primo comma, della Costituzione, e non gia' sulla mera
esistenza   e   congruita'   della   motivazione  della  delibera  di
insindacabilita',  come  confermato dall'art. 3, comma 8, della legge
20  giugno 2003,  n. 140  (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68
della   Costituzione  nonche'  in  materia  di  processi  penali  nei
confronti  delle  alte  cariche  dello  Stato).  In  ogni caso, si fa
presente  che  l'oggetto  della  delibera  in  questione  era fissato
nell'ordine  del giorno dei lavori dell'Assemblea, e che la relazione
della  Giunta  per  le  autorizzazioni  era  nella disponibilita' dei
parlamentari.  Quanto  alla  motivazione della delibera, essa sarebbe
ampiamente desumibile sia dalla stessa relazione della Giunta, che ne
costituisce parte integrante, sia dagli articolati interventi resi in
sede di dichiarazione di voto da parte dei deputati intervenuti.
    Nel  merito,  la  difesa della Camera conclude per il rigetto del
ricorso,  rilevando  un inscindibile nesso funzionale tra le predette
dichiarazioni   e  la  funzione  parlamentare,  e  sottolineando,  in
particolare,  che le prime altro non sarebbero che la riproposizione,
ancorche'  in  forma necessariamente piu' sintetica, di opinioni gia'
manifestate  dallo  stesso deputato in Assemblea nella seduta dell'11
giugno 2002.
    Ne'  rileva,  secondo  la difesa della Camera, alla stregua della
giurisprudenza  costituzionale,  l'anteriorita'  di  detti interventi
rispetto  alle  dichiarazioni di cui si tratta, tanto piu' che l'arco
temporale  che  separa  i due interventi e' il medesimo nel corso del
quale  si  e'  articolata  la  discussione pubblica e parlamentare in
ordine  alla  disciplina della procreazione assistita. Si sottolinea,
inoltre,   che  l'intervento  del  giugno 2002,  contrariamente  alla
versione  riduttiva accreditata dal ricorrente, presenterebbe un piu'
ampio  respiro,  investendo  soprattutto  quei  richiami  di  metodo,
riferiti  alla  necessita'  della completezza delle argomentazioni in
campo,  del  ruolo  della  scienza e della enucleazione delle diverse
posizioni  scientifiche,  la  cui inosservanza e' stata oggetto delle
dichiarazioni  critiche  rivolte  alla  trasmissione televisiva dalle
quali  ha  avuto  origine  il  procedimento civile pendente presso il
Tribunale di Roma.
    In  definitiva,  l'oggetto  della  critica mossa dal deputato non
sarebbero  state le posizioni assunte dai due medici, ma le modalita'
organizzative  del  dibattito nel cui contesto quelle posizioni hanno
avuto modo di manifestarsi.
    4.  -  Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza,
la  difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria con la
quale,  nel  sottolineare  la  contraddittorieta'  del  ricorso, che,
mentre fa valere una pretesa carenza di motivazione, contesta proprio
le  motivazioni  addotte  in  sede parlamentare, ribadisce che l'iter
della   delibera   si  e'  svolto  secondo  le  cadenze  fissate  dal
regolamento  della  Camera  e le prassi organizzative, segnalando, in
particolare, che la relazione della Giunta per le autorizzazioni, cui
si  e'  conformata  l'Assemblea,  era rubricata come «Doc. IV-quater,
n. 106», come attestato dalla apertura della discussione da parte del
Presidente:  sicche' detto documento era sicuramente a conoscenza dei
membri  della  Camera prima che si svolgesse la relativa relazione in
Assemblea.
    Nel  merito,  la  difesa  della  Camera  dei deputati insiste sul
collegamento tra le dichiarazioni del deputato Bondi di cui si tratta
e  l'attivita' parlamentare dello stesso, con particolare riferimento
all'intervento   nella  seduta  dell'Assemblea  dell'11  giugno 2002,
svolto nel corso dei lavori preparatori relativi al progetto di legge
recante  «Norme  in  materia di procreazione medicalmente assistita»,
presentato   alla   Camera  in  data  31 maggio  2001,  ed  approvato
definitivamente,   dopo  un  complesso  iter  parlamentare,  in  data
10 febbraio  2004.  Ne'  il  lasso  di  tempo  intercorso  tra  detto
intervento   e   le   dichiarazioni  in  questione  precluderebbe  la
possibilita'   di   avvalersi   del   citato  atto  parlamentare  per
legittimare  la operativita' della garanzia di cui all'art. 68, primo
comma,  della Costituzione, avuto riguardo al fatto che l'atto tipico
e  la dichiarazione resa extra moenia dal deputato Bondi si collocano
nello  stesso  arco  temporale,  corrispondente  allo svolgimento del
dibattito parlamentare sulla disciplina della fecondazione assistita.
In   realta',  detta  dichiarazione  non  rappresenta  altro  che  la
divulgazione,   ancorche'   in  forma  sintetica,  delle  riflessioni
presenti  nell'intervento  dell'11  giugno 2002,  con  riguardo  alla
relativita'  e  controvertibilita'  delle conoscenze scientifiche, e,
quindi,  alla  loro  «falsificabilita», caratteristiche che avrebbero
dovuto  spingere  ad  adottare il metodo del confronto tra le diverse
posizioni, e non gia' quello delle esposizioni unilaterali.
    Si  sottolinea,  altresi',  nella  memoria che il deputato Bondi,
partecipando regolarmente alle votazioni relative ai singoli articoli
del  progetto  di  legge,  aveva  preso  posizione  sulle  specifiche
discipline oggetto della critica avanzata dai due medici.

                       Considerato in diritto

    1.  - Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato nei confronti della Camera dei deputati, in
relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del
30 settembre  2004  (Documento  IV-quater,  n. 106),  con la quale e'
stato  affermato  che  le  dichiarazioni  per le quali il deputato e'
convenuto in un giudizio civile per risarcimento del danno concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni e sono, pertanto, insindacabili, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    2. - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del
conflitto  sussistendone  i presupposti soggettivi ed oggettivi, come
gia' ritenuto nell'ordinanza n. 119 del 2005.
    3.  -  E'  priva  di  fondamento  la  deduzione  di nullita' o di
inesistenza  della  delibera  della Camera, avanzata sotto il profilo
che  sarebbe  mancata  una concreta valutazione dei fatti per i quali
era  stata  richiesta, nonche' una congrua motivazione, essendo stata
la  delibera  di  cui  si  tratta  approvata  senza  alcuna relazione
introduttiva ed in assenza di alcuna discussione, mentre la relazione
predisposta dalla Giunta per le autorizzazioni sarebbe stata allegata
al  resoconto  stenografico  della  seduta della Camera, senza che da
cio'  potesse risultare che il contenuto della relazione stessa fosse
stato portato a conoscenza dell'Assemblea prima della votazione.
    Il  giudizio  della  Corte  sul  conflitto di attribuzione non si
configura  come  giudizio  impugnatorio,  essendo  diretto non gia' a
valutare   la   congruita'   della   motivazione  della  delibera  di
insindacabilita',  ma  ad  accertare  la  effettiva  sussistenza  dei
presupposti  per  l'applicabilita'  dell'art. 68,  primo comma, della
Costituzione.
    D'altra  parte,  come  sottolineato dalla difesa della Camera, la
relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni,  cui  la  delibera
dell'Assemblea  rinvia quanto alla motivazione, era stata presentata,
come e' prassi, alla Presidenza della Camera, in modo da essere nella
disponibilita'  di ognuno dei deputati, che erano tutti, pertanto, in
grado  di conoscere i fatti e compiere valutazioni. In ogni caso, gli
interventi  svolti  in  sede  di  dichiarazione  di voto da parte dei
parlamentari  intervenuti  testimoniano  l'ampiezza della discussione
svolta sul tema in sede di Assemblea.
    4.  -  Nel  merito,  il ricorso e' fondato, per l'inesistenza del
nesso  funzionale  tra  le  dichiarazioni del deputato Bondi e le sue
funzioni parlamentari.
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  per la
esistenza  di  un  nesso  funzionale  tra le dichiarazioni rese extra
moenia  da  un  parlamentare  e l'espletamento delle sue funzioni, e'
necessario   che   tali   dichiarazioni   siano  identificabili  come
espressione  dell'esercizio  di  attivita' parlamentari. Peraltro, il
«contesto  politico» o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale
dibattuti  in  Parlamento, entro cui le dichiarazioni del deputato si
possano  collocare,  non  vale  in  se' a connotarle quali espressive
della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione
delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio
delle  proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare
contributo  che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita
parlamentare  mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale
coperto,    a    garanzia    delle    prerogative    delle    Camere,
dall'insindacabilita),  ma  una  ulteriore e diversa articolazione di
siffatto  contributo,  elaborata  ed  offerta  alla pubblica opinione
nell'esercizio  della libera manifestazione del pensiero assicurata a
tutti  dall'art. 21  della Costituzione (sentenze n. 317 e n. 260 del
2006).
    Nella   specie,   la   Camera  dei  deputati,  a  sostegno  della
sussistenza  del  nesso funzionale, ha richiamato l'intervento svolto
in  Assemblea dal deputato nella seduta dell'11 giugno 2002 (circa 18
mesi  prima  della  divulgazione  delle  sue  opinioni),  durante  la
discussione  del  progetto  di  legge  recante  «Norme  in materia di
procreazione  medicalmente  assistita»,  nel  corso  della  quale  il
predetto  deputato  aveva preso la parola sottolineando la necessita'
di  adottare,  nella  individuazione  della disciplina della materia,
data  la  delicatezza  della stessa, il metodo della ricerca del piu'
ampio  accordo  possibile  attraverso il confronto su di un nucleo di
valori  etici  fondamentali,  e di superare anche la contrapposizione
tra cultura laica e cattolica.
    Orbene,  i  due elementi che debbono contemporaneamente ricorrere
affinche'  possa  dirsi  sussistente  il  nesso  funzionale  tra atto
atipico   e  funzione  parlamentare  sono  il  legame  temporale  fra
l'attivita'  parlamentare  e  l'attivita' esterna, di modo che questa
assuma  una  finalita'  divulgativa  della  prima,  e  la sostanziale
corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di
funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti ne' una
mera  comunanza  di  argomenti ne' un mero contesto politico cui esse
possano riferirsi (si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 317, n. 258
e n. 221 del 2006, n. 176 e n. 28 del 2005).
    Nella  specie,  il  requisito della sostanziale corrispondenza di
significato   tra   opinioni   espresse  nell'esercizio  di  funzioni
parlamentari  e  atti  esterni  si  rivela  del tutto carente, ove si
consideri  che  l'intervento  svolto  in  Assemblea  dal deputato era
esclusivamente  incentrato sulla esigenza del confronto su temi tanto
delicati,  e  non  faceva  in  alcun  modo riferimento agli specifici
argomenti  oggetto  delle  dichiarazioni  rese dai due ginecologi nel
corso  della  trasmissione televisiva «Domenica in», ne', ovviamente,
alle  critiche espresse da costoro (diciotto mesi dopo) nei confronti
del  testo  legislativo da approvare; mentre oggetto del procedimento
civile  di  risarcimento  del  danno  dal  quale  ha avuto origine il
presente   conflitto  sono  essenzialmente  le  accuse,  rivolte  dal
deputato nella intervista pubblicata dai quotidiani «La Repubblica» e
«Il Messaggero» l'8 dicembre 2003, di unilateralita' e falsita' della
informazione  fornita  nel  corso  della trasmissione televisiva alla
quale  avevano  partecipato  i due ginecologi, che avevano per questo
adito  la  magistratura  civile  chiedendo  il risarcimento dei danni
asseritamente subiti all'onore e alla reputazione.
    Resta  assorbita  ogni  altra  considerazione  relativa all'altro
requisito.
    Le  dichiarazioni  contenute negli articoli di stampa a firma del
deputato  non  rientrano, pertanto, nell'esercizio della sua funzione
parlamentare e non sono garantite dall'insindacabilita'.
    Conseguentemente,  l'impugnata delibera della Camera dei deputati
ha  violato  l'art. 68,  primo  comma,  della  Costituzione,  ledendo
percio' le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ricorrente, e deve
essere, pertanto, annullata.