Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034  (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali),   nella  parte  in  cui  non  prevede  che  gli  effetti,
sostanziali  e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice
privo  di  giurisdizione  si conservino, a seguito di declinatoria di
giurisdizione,  nel  processo proseguito davanti al giudice munito di
giurisdizione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 12 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0293