Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Vaccarella Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 12 marzo 2007. Il cancelliere:Fruscella 07C0293