P. Q. M.
    Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   degli   artt. 593   c.p.p.  (cosi'  come  modificato
dall'art. 1  della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10, comma 2 della
medesima  legge  per  violazione  dell'art. 111,  secondo comma della
Costituzione, nei termini e per i motivi esposti.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale,  e  sospende  il  giudizio  in  corso ed i termini di
prescrizione del reato.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica.
        Trento, addi' 24 maggio 2006
                       Il Presidente: Garribba
07C0315