P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10, comma 2 della medesima legge per violazione dell'art. 111, secondo comma della Costituzione, nei termini e per i motivi esposti. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso ed i termini di prescrizione del reato. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Trento, addi' 24 maggio 2006 Il Presidente: Garribba 07C0315